
Obiettivo della legge è quello di aumentare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e la tempestività delle relative segnalazioni, incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale e assicurare tempestività nell’applicazione delle attività di profilassi e delle altre misure di polizia veterinaria nonché l’efficienza dei controlli ufficiali dei servizi veterinari nel rispetto della normativa statale in materia.
Tra i compiti affidati al veterinario aziendale - scelto dall'allevatore tra i professionisti iscritti ad un apposito elenco in corso di costituzione - c'è innanzitutto quello di assicurare tempestivamente, in caso di urgenza, l'assistenza zooiatrica 24 ore su 24; esso aiuta poi l'allevatore nella tenuta delle registrazioni obbligatorie, nell'adozione delle misure atte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, nell'impiego "prudente e responsabile" dei medicinali veterinari, coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attività di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali. Tutti compiti e funzioni che il veterinario aziendale sarà chiamato a svolgere secondo le indicazioni operative e modalità indicate dall'Azienda sanitaria.
Sarà il singolo allevatore che pattuirà liberamente con il veterinario aziendale i compensi dovuti a quest'ultimo per la sua attività.