
A fronte del piano straordinario di mobilità previsto dalla riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con legge provinciale (n. 10 del 20 giugno 2016) era già stata prevista, per l’anno scolastico 2016/17, la riduzione a tre anni del vincolo di permanenza nelle scuole della Provincia (vincolo che era stato introdotto, nella misura di cinque anni, dall’articolo 94 comma 2 della legge provinciale sulla scuola del 7 agosto 2006 n. 5).
Le disposizioni di legge nazionali (contenute nel Testo Unico della scuola 297/94, a seguito delle modifiche apportate con il DL 104/2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”) prevedono che i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possano chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.
Il contratto integrativo nazionale per la mobilità del personale docente, educativo e ATA (valevole per l’anno scolastico 2017/2018 e firmato l’11 aprile 2017) ripropone il regime di mobilità straordinaria con il termine dei tre anni.
Considerato che la mobilità straordinaria a livello nazionale è stata di fatto riproposta anche per l’anno scolastico 2017/18, in analogia con quanto previsto lo scorso anno, si è deciso di estendere anche all’anno scolastico 2017/18, la stessa deroga attualmente limitata al solo anno scolastico 2016/2017.
Il disegno di legge si compone quindi di un articolo che modifica l’articolo 50 della legge provinciale n. 10/2016 e che estende la deroga prevista al comma 11 anche all’anno scolastico 2017/2018. Visto che l’istruttoria del procedimento di mobilità nazionale dei docenti si conclude il 9 giugno 2017, il disegno di legge contiene un secondo articolo che prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.