La Provincia autonoma di Trento, con la delibera assunta oggi, "apre" quindi al ricambio generazionale. Obiettivo, consentire l'assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato senza accrescere i costi a carico della collettivita'. In Provincia, per effetto del blocco del turn over, l'eta' media si e' progressivamente alzata, ed escludendo il personale del comparto scolastico, si attesta attualmente ai 48 anni di eta'. Il ricambio generazionale, quindi, oltre a creare nuovi posti di lavoro, consentira' di ringiovanire le fila dei dipendenti impiegati nei vari comparti dell'amministrazione e degli enti collegati (escluso il settore dirigenziale).
Ecco dunque la novita': consentire ai dipendenti in possesso di determinati requisiti - in particolare quelli di eta' non inferiore ai 60 anni o ai quali restano non piu' di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia - di presentare domanda di riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione, concessa previo parere positivo del dirigente al quale il lavoratore risponde, potra' essere a 18, 21, 24, 28 e 30 ore settimanali, per il personale che ha un rapporto di lavoro a tempo pieno prestato in via continuativa da almeno tre anni, e a 18 o 21 ore settimanali per i dipendenti che nell'anno di presentazione della domanda abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'amministrazione assume a proprio carico tutti i i contributi pensionistici e previdenziali del dipendente che si autoriduce l'orario, compresa la quota a suo carico. Inoltre quando questo terminera' di lavorare, avra' diritto al trattamento di quiescenza e previdenza, comprensivo del trattamento di fine rapporto, che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio con l'articolazione oraria precedente alla domanda di riduzione.
Per l'amministrazione il vantaggio e' quello di realizzare delle economie di spesa che saranno impiegate per la copertura delle spese per l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.
Ma quanti sono allo stato attuale i dipendenti con i requisiti necessari per presentare una domanda di riduzione dell'orario? Le prime stime dicono 3/400 circa.
Scheda: Ricambio generazionale
Soggetti aventi diritto
Possono presentare domanda di riduzione dell'orario di lavoro i dipendenti con:
- eta' anagrafica non inferiore a sessanta anni o ai quali restano non piu' di cinque anni per la maturazione del requisito per la pensione anticipata o di vecchiaia. L'Amministrazione verifichera' i cinque anni mancanti sulla base dei requisiti di anzianita' contributiva e di anzianita' anagrafica in vigore per l'accesso al trattamento pensionistico senza decurtazioni all' atto di presentazione della domanda;
- orario di lavoro a tempo pieno prestato in via continuativa negli ultimi tre anni antecedenti la presentazione della domanda;
- oppure orario a tempo parziale a 28 e 30 ore settimanali prestato esclusivamente per l'anno nel quale viene presentata la richiesta purche' nei tre anni antecedenti la stessa il rapporto di lavoro sia stato a tempo pieno.
Riduzione oraria
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno prestato in via continuativa da almeno tre anni possono chiedere la riduzione oraria a 18, 21, 24, 28 e 30 ore settimanali, con articolazione della prestazione lavorativa orizzontale o verticale settimanale.
I dipendenti che nell'anno di presentazione della domanda di adesione al ricambio generazionale abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale esclusivamente a 28 e 30 ore settimanali, possono chiedere la riduzione oraria con articolazione della prestazione lavorativa orizzontale o verticale settimanale, rispettivamente a 18 ore settimanali (per le 28 e 30 ore) e 21 ore settimanali (per le 30 ore).
Il dirigente del servizio di appartenenza del dipendente si esprime sulla compatibilita' oraria richiesta con le esigenze di servizio.
Non e' consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione verticale annua dell'orario di lavoro.
Decorrenza
Le domande di riduzione dell'orario di lavoro ai fini del ricambio generazionale sono presentate, di norma, con cadenza trimestrale e accolte entro il trimestre successivo previa verifica dei requisiti anagrafici o contributivi richiesti.
Durata riduzione oraria
La riduzione oraria ai fini del ricambio generazionale e' concessa a tempo indeterminato fino alla cessazione del dipendente e non e' consentita la modifica della stessa.
Norme di salvaguardia
L'Amministrazione, dopo il primo anno di sperimentazione o in presenza di un numero di richieste particolarmente elevato, si riserva, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, di individuare il numero massimo di domande accoglibili, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di funzionamento, formando una graduatoria.
In ogni caso l'Amministrazione si riserva di valutare la richiesta di trasformazione e di non accogliere la domanda nell'ipotesi in cui dalla stessa non ne derivi un'economia di spesa per la Provincia Autonoma di Trento.
I dipendenti richiedenti la riduzione oraria prevista dalla normativa in parola non potranno prestare altra attivita' lavorativa anche se temporanea fino al collocamento a riposo.
(mp)
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