Queste le principali novità del bando.
1. possibilità di accedere al contributo anche a coloro che vantano un diritto di usufrutto o di abitazione sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento di recupero e di riqualificazione energetica (in precedenza potevano accedervi solo i titolari di un diritto di proprietà, comproprietà o nuda proprietà);
2. possibilità di accedere al contributo, congiuntamente ad un soggetto avente i requisiti di cui sopra, anche a un familiare convivente (parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) seppur non titolare dei predetti diritti e purché benefici delle detrazioni fiscali statali; tale opportunità era prima prevista solo per il coniuge convivente e il convivente di fatto;
3. possibilità di presentare domanda anche da parte di un singolo richiedente per spese riguardanti interventi su parti comuni, per la propria quota di spettanza. In alternativa si può richiedere il contributo congiuntamente agli altri proprietari interessati dai lavori comuni sull’edificio (ipotesi prevista dal precedente bando);
4. presentazione, in sede di domanda di contributo, di copia timbrata e firmata dei preventivi di spesa per gli interventi da realizzare o realizzati e non ancora fatturati. E’ comunque possibile chiedere il contributo anche per le spese già fatturate a far data dal 1° gennaio 2019. Ciò consente di individuare un importo il più possibile verosimile rispetto alle spese che verranno effettivamente sostenute e di procedere in base a tali dati alla concessione del contributo;
5. obbligo di presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro 9 mesi (prima erano 12 mesi) dal provvedimento di concessione, salvo proroga, ed eventuale rideterminazione del contributo sulla base dei dati rendicontati. Successiva erogazione del contributo in 10 annualità di pari importo.
Il periodo durante il quale è possibile presentare domanda va dal 7 ottobre al 27 dicembre 2019. Le risorse a disposizione sul bilancio provinciale sono pari a 1.000.000 di euro annui per 10 annualità.