
La Corte ha quindi ribadito che la Provincia può avere un proprio modello organizzativo purché questo non sia incoerente con la finalità perseguita dal disegno riformatore statale di offrire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambientale. In particolare la dichiarazione di illegittimità riguarda le disposizioni che:
- obbligavano a costituire le Agenzie per l’ambiente in forma di ente pubblico;
- l’obbligo di praticare tariffe stabilite dal Ministero per le attività diverse da quelle obbligatorie;
- la disciplina dei requisiti dei direttori generali che possono essere preposti alle Agenzie;
- la norma che affida ad un regolamento e, quindi ad una fonte subordinata alla legge, il compito di determinare le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive.
La parte più rilevante della sentenza è però quella che va a chiarire in che modo la competenza statale in materia di ambiente si deve rapportare in relazione alle competenze affidate alla Provincia dallo Statuto. La Corte evidenzia che il riconoscimento costituzionale della competenza esclusiva in materia di ambiente allo Stato non ha compresso in alcun modo le specifiche competenze statutarie riconosciute alla Provincia. Ciò significa, in sintesi, che la competenza statale esclusiva in materia di ambiente si esplica in modo pieno solo quando essa non viene a contatto con competenze provinciali. Quando invece la Provincia può opporre una propria competenza specifica (nel caso in oggetto quella relativa all’organizzazione dei propri uffici) si applica la fondamentale norma di attuazione prevista dal d.lgs.n. 266 del 1992, e quindi:
- la legge statale non si applica direttamente, ma la Provincia ha l’obbligo di uniformarsi entro i 6 mesi alle sole norme fondamentali dell’ordinamento desumibili dalla disciplina statale;
- gli obblighi di adeguamento derivano solo dalla legge, e non dai regolamenti statali o dagli altri atti attuativi.