Con la delibera di oggi sono state dunque apportate alcune modifiche al vigente Piano degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011-2013, introducendo da un lato alcuni aggiustamenti alla disciplina degli interventi per l'incremento dell'occupazione mediante contratti di solidarietà e patti generazionali e prevedendo dall'altro l'inserimento tra le categorie di soggetti svantaggiati destinatari degli interventi le donne vittime di violenza, recependo quanto stabilito con una precedente decisione del 4 aprile 2014.
Per quanto riguarda il primo aspetto, ossia le modifiche agli interventi tramite contratti di solidarietà e patti generazionali, esse riguardano i seguenti aspetti:
-la conferma della durata massima del contributo da erogare a favore del lavoratore che ha ridotto l'orario di lavoro, in applicazione di patti generazionali (quelli che coniugano l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento con l'assunzione di un giovane). Il limite è pari ad un massimo di 36 mesi, salvo naturalmente che il lavoratore "uscente" non si pensioni prima;
-la previsione di una verifica dell'orario di lavoro previsto nel contratto individuale dei lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario, nei sei mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto a tempo parziale, al fine di evitare comportamenti opportunistici;
-l'estensione del campo di applicazione degli interventi, limitato fino ad ora al settore privato, anche ai lavoratori assunti da soggetti pubblici con contratto di lavoro di natura privatistica.
Resta confermato il limite massimo di riduzione della retribuzione in seguito alla riduzione dell'orario di lavoro, pari a 7.000 euro annui.
Per quanto riguarda il secondo intervento, quello relativo alle donne vittime di violenza, esso si riferisce:
-al loro inserimento all'interno della categoria dei soggetti svantaggiati destinatari di interventi di politica del lavoro; ciò comporta l'estensione alle donne vittime di violenza di tutti gli interventi previsti nel Documento degli interventi di politica del lavoro a favore delle persone svantaggiate, compresi gli incentivi all'assunzione ed i tirocini;
-alla possibilità di utilizzare in favore delle donne vittime di violenza lo strumento del sostegno all'inserimento lavorativo in cooperative, con un intervento finanziario maggiore rispetto a quello previsto per la generalità degli svantaggiati (ovvero attraverso una percentuale di riconoscimento dei costi del lavoro, maggiorata di almeno 10 punti percentuali);
-alla possibilità per le donne interessate, segnalate dai servizi sociali, di accedere all'intervento 19 - Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili - del Documento degli interventi di politica del lavoro.
(mp) -