
Scheda: PROROGA CIGS DELLA WHIRLPOOL EUROPE SPA
1. Il decreto legge 5.10.2004, n. 249, convertito dalla legge n. 291/2004, prevede che" nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali".
L'intervento anzidetto può avvenire entro i limiti di stanziamento previsti dalla legge. In sede di prima attuazione era stato previsto un limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione.
2. Con la legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1, comma 183, della legge 27.12.2013, n. 147) era stato introdotto un ulteriore finanziamento del Fondo per l'occupazione, riservato alle proroghe di cigs per cessazione di attività, pari a 50 milioni di euro.
3. La legge di stabilità per l'anno 2015 (art. 1, comma 110, della legge 23.12.2014, n. 190) prevede ora che "Al fine di consentire il completamento nel corso dell'anno 2015 dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi all'anno 2014, il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previsto per le proroghe dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, e' esteso all'anno 2015 nel limite di 60 milioni di euro".
4. La circolare del Ministero del lavoro n. 1/2015, interpretando la norma di cui al punto 3, afferma che, nell'esigenza di dover gestire le contingentate risorse finanziarie, il Ministero stesso procederà all'istruttoria delle sole istanze relative a proroghe che abbiano avuto inizio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
5. Il primo anno di cigs della Whirlpool scadrà il 2 febbraio 2015, sicchè l'istanza di proroga verrà presentata necessariamente dopo tale data. Si prospetta dunque la possibilità concreta che l'eventuale istanza di proroga venga acquisita ma non presa in esame, magari in attesa di possibili futuri rifinanziamenti.
6. In una situazione così incerta, merita rilievo il fatto che l'accordo sottoscritto da azienda e sindacati presso il Ministero del lavoro in data 4 febbraio 2014 prevedeva la presentazione dell'istanza di cigs ai sensi della legge n. 291/2004 per la durata di 24 mesi. Il Ministero del lavoro era cioè notiziato della sicura richiesta di proroga del trattamento anche per i secondi 12 mesi sin dal febbraio 2014. Se è vero che la norma del 2004 prevede la richiesta di proroga per i secondi 12 mesi sia anticipata da un accordo presso il Ministero, è vero anche che nel caso della Whirlpool tale accordo era stato sostanzialmente già raggiunto a febbraio 2014. Un eventuale ulteriore accordo che venisse sottoscritto in questi giorni non potrebbe che confermare quello di un anno fa.
Su tale base, La Provincia autonoma di Trento sostiene che la proroga Whirlpool debba essere tecnicamente assimilata a quelle iniziate nel 2014, sebbene l'inizio concreto dei secondi 12 mesi del programma decorrano da 3 febbraio 2015.
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