Questa la nota del Dipartimento.
"Con la sentenza non definitiva di primo grado di data 31.12.2012, il giudice Giorgio Flaim ha ritenuto direttamente applicabile nell'ordinamento interno la clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE "Principio di non discriminazione" accertando da una parte il diritto dei ricorrenti a godere al pari dei docenti a tempo indeterminato, del riconoscimento ai fini retributivi dell'anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato;
dall'altra ha correttamente riconosciuto che in virtù della contrattazione collettiva provinciale i docenti a tempo determinato godono di un trattamento di miglior favore rispetto ai colleghi precari operanti nel resto del territorio nazionale, in quanto percepiscono la retribuzione durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni.
Secondo il giudice Flaim tale retribuzione estiva, che per i contratti a termine potrebbe anche non essere corrisposta, deve essere confrontata con le spettanze riconosciute con tale sentenza ai ricorrenti.
Il giudice ha invitato le parti, fatte salve le rispettive posizioni in ordine alla principale questione di diritto, a determinare i propri conteggi e in tale senso gli uffici dell'Amministrazione si sono già attivati a dare esecuzione alle disposizioni impartite il che comporta una complessa operazione di calcolo delle eventuali spettanze dovute ai ricorrenti." (m.c.)
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