La modifica regolamentare introdotta oggi, e che entrerà in vigore l'1 gennaio 2017, prevede che l’imposta sia dovuta da coloro che risultano censiti nel sistema informativo degli alloggi per uso turistico.
Per quanto riguarda l’imposta provinciale di soggiorno, la legge provinciale di assestamento 2016 ha introdotto la possibilità di individuare con regolamento modalità alternative di computo del limite massimo di 10 notti per cui è dovuta l’imposta qualora si tratti di soggiorni prolungati e ripetuti che si interrompono durante il fine settimana. La finalità della norma è quella di disciplinare il caso peculiare dei lavoratori che soggiornano in strutture ricettive durante la settimana ma ritornano a casa nel weekend: se un soggiorno si interrompe ogni fine settimana infatti, il limite massimo di 10 notti consecutive per cui è dovuta l’imposta non risulta mai applicabile in quanto il computo del limite riparte a decorrere con ogni interruzione. Con la modifica regolamentare si è quindi stabilito che, qualora il soggiorno sia interrotto per non più di 4 notti comprensive del fine settimana, si applica comunque il limite massimo di 10 notti, non venendo meno la consecutività del soggiorno ai fini del computo del predetto limite massimo.
Il regolamento adegua infine il criterio di individuazione dei pernottamenti che sono oggetto di comunicazione a Trentino Riscossioni alla modalità di funzionamento dei principali sistemi gestionali in uso nelle strutture ricettive. Si prevede che i gestori trasmettano, sempre quadrimestralmente, il numero di pernottamenti che si sono verificati nel periodo di riferimento indipendentemente dalla conclusione del relativo soggiorno (criterio di competenza), in sostituzione della previgente modalità che prevedeva la comunicazione dei pernottamenti solo nel momento in cui si concludeva il relativo soggiorno (criterio di cassa). (c.z.)