Una delle disposizioni della legge 9 del 2013 - "Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie", ha modificato la normativa sulle agevolazioni Irap, per favorire le attività sostitutive di imprese cessate.
Come si ricorderà, la legge Finanziaria aveva introdotto l'agevolazione Irap nella misura massima per le nuove iniziative imprenditoriali che si insediano sul territorio, a partire dal 2013, cioè l'esenzione totale dall'imposta per i primi cinque anni;. Nella sua versione originaria, però, la norma dispone che questa esenzione non si applichi alle nuove imprese derivanti da trasformazione, fusione o scissione di imprese preesistenti o comunque dalla mera prosecuzione di attività già esercitate in precedenza: e ciò per evitare speculazioni, cioè operazioni societarie che diano luogo a nuove imprese soltanto di facciata.
Tuttavia, con l'espressione "attività sostitutive", parliamo di nuovi imprenditori che rilevano l'attività in precedenza svolta da altre imprese, che hanno cessato la produzione, chiuso la fabbrica o soppresso alcuni reparti, o ridotta l'occupazione, generalmente perché finite in situazione di difficoltà. La prosecuzione di attività avviene dunque attraverso una discontinuità proprietaria e salvaguardando opportunità occupazionali e potenzialità produttive che altrimenti andrebbero perdute: si tratta, in altre parole, di operazioni di notevole interesse collettivo, e meritevoli perciò di essere particolarmente sostenuta.
Uno dei casi eclatanti di questo tipo è l'Acciaieria Valsugana, che ha ripreso la precedente produzione grazie al gruppo imprenditoriale svizzero Klesch, il quale ha affittato l'azienda dal concordato del gruppo Leali attraverso una nuova società, con sede legale a Borgo, la Leali Steel s.p.a.
Di qui la "correzione" al principio ordinario della normativa, grazie alla quale potranno fruire dell'esenzione totale dall'Irap anche le nuove iniziative "che attuano progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio provinciale da imprese cessate o in fase di cessazione, garantendo i livelli occupazionali", purché la nuova impresa abbia un assetto proprietario sostanzialmente diverso da quello dell'impresa cessata.
La Giunta provinciale ha perciò approvato oggi lo schema di delibera di attuazione di questa nuova norma, da inoltrare alla competente Commissione del Consiglio provinciale, che dovrà esprimersi entro dieci giorni.
Lo schema di delibera definisce, in particolare, che cosa si intenda per:
• nuova iniziativa, prevedendo che debba nascere una nuova impresa, con sede legale e operativa in Trentino, non essendo sufficiente l'ampliamento di imprese esistenti, pur se riferito all'assorbimento di beni e personale di imprese cessate;
• progetti di sviluppo aziendale comprendenti il rilancio di attività esercitate sul territorio, cioè qualsiasi forma di programmazione aziendale che, per proseguire o riconvertire attività precedentemente svolte da altre imprese; contempli nuovi investimenti o nuove assunzioni in misura almeno pari al 30 per cento delle unità lavorative previste nella nuova iniziativa;
• imprese cessate o in fase di cessazione, fra le quali rientrano le imprese inattive, in liquidazione, in concordato o fallite, ma anche quelle che hanno ceduto o affittato un ramo d'azienda (come nel caso dell'Acciaieria Valsugana);
• assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa cessata o in fase di cessazione, che esclude l'applicabilità dell'agevolazione alle società collegate o controllate, e alle imprese di cui fanno parte uno o più soci dell'impresa cessata (con una partecipazione superiore al 10 per cento) o loro coniugi, parenti ed affini entro il primo grado.
La delibera chiarisce infine che si considerano garantiti i livelli occupazionali, qualora venga assunto o trasferito nella nuova impresa un numero di unità lavorative pari a quelle occupate nell'attività cessata o in fase di cessazione, o il minor numero risultante da accordo sindacale; l'agevolazione è mantenuta nei periodi d'imposta successivi al primo a condizione del mantenimento di tali livelli occupazionali; sia per il raggiungimento che per il mantenimento dell'occupazione è previsto un margine di tolleranza del 10 per cento.
L'agevolazione disciplinata da questa delibera avrà effetto per il 2013 e sarà quindi utilizzabile dalle imprese interessate nella dichiarazione Irap 2013 da presentare entro giugno 2014.
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