Giovedì, 08 Ottobre 2015 - 02:00 Comunicato 2500

IMPIANTI TERMICI: PERIODICITÀ DELLE MANUTENZIONI E PROVA DEI FUMI

Con l'accensione degli impianti termici, per il periodo autunnale e invernale, è bene ricordare alcune regole per la loro corretta manutenzione. Ecco quindi le indicazioni dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, alla quale ci si può rivolgere, per ogni dubbio, al numero 0461- 497310. Innanzitutto bisogna distinguere tra manutenzione e rapporto di controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi). Per conoscere la periodicità con cui eseguire la manutenzione al proprio impianto va letto attentamente il libretto d'uso e manutenzione della caldaia. Il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi) è bene eseguirlo ogni volta che si effettua la manutenzione, ma la normativa impone per le caldaie a gas domestiche una cadenza almeno quadriennale.-

Manutenzione
La manutenzione consiste in tutte quelle operazioni ordinarie che si eseguono su un impianto per verificare la rispondenza di quest'ultimo alle norme di sicurezza, per mantenerlo in buono stato e per garantire la sua efficienza nel tempo. La maggior parte delle operazioni di manutenzione si concentrano sul generatore di calore, ma non vanno dimenticate quelle sulle rimanenti parti dell'impianto, come ad esempio il sistema di adduzione del gas, i collettori solari se presenti, i dispositivi di sicurezza antincendio, ecc.
Di seguito si riportano le operazioni che un manutentore deve eseguire quando lavora su un impianto dove è presente una caldaia domestica:
verificare che il locale dove è installato il generatore rispetti la normativa;
controllare visivamente lo stato di conservazione del camino o del canale da fumo;
rimuovere il bruciatore dal corpo caldaia;
pulire scrupolosamente lo scambiatore, rimuovendo tutte le incrostazioni anche all'interno delle varie parti;
pulire il bruciatore e rimontarlo;
pulire la caldaia da polvere e corpi estranei sia all'esterno che all'interno;
controllare la pressione dei vasi d'espansione ed eventualmente ripristinare la corretta pressione di precarica;
verificare la durezza dell'acqua e la presenza (se necessario) del sistema di trattamento dell'acqua calda sanitaria e di quella del circuito di riscaldamento;
compilare e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica segnando eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.
Da sottolineare che, come ribadito anche dallo stesso Ministero per lo Sviluppo Economico, il rapporto di controllo di efficienza energetica, a discapito della sua denominazione che richiama inequivocabilmente il controllo di efficienza energetica, va compilato sempre alla fine delle operazioni di manutenzione anche quando il controllo di efficienza energetica non è stato eseguito. In questo caso il manutentore non compilerà gli spazi riservati ai risultati del controllo strumentale.
Tutte queste operazioni hanno bisogno di minimo 45 minuti per gli impianti domestici, fino a più di un'ora per gli impianti più complessi. Tempi inferiori possono voler significare una scarsa qualità della manutenzione (il manutentore è passibile di sanzione secondo l'art. 13 della L.P. 04 ottobre 2012 n. 20).
Il DPR74/2013 demanda all'impresa installatrice il compito di fornire precise indicazioni tecniche sulla periodicità e prescrizioni per eseguire la manutenzione all'impianto. Siccome per gli impianti domestici tali indicazioni non sono normalmente fornite dall'idraulico che ha installato la caldaia, il legislatore, in questi casi, ha previsto nella norma di seguire le prescrizioni elaborate dal fabbricante dell'apparecchio. Infatti ogni apparecchio che si acquista (la caldaia in questo caso, ma vale ad esempio per qualsiasi elettrodomestico) è corredato da un libretto di istruzioni (detto anche libretto d'uso e manutenzione) dove sono specificate le operazioni da eseguire per la manutenzione e la periodicità con cui effettuarla. Pertanto, è demandato al costruttore stabilire la periodicità della manutenzione e le operazioni da svolgere sull'apparecchio da lui prodotto. La scelta ha anche una certa logica, dal momento che ogni apparecchio è diverso dall'altro e solo il fabbricante può conosce i limiti e le caratteristiche del prodotto che commercializza. Quindi la norma non prescrive alcuna periodicità per la manutenzione, ma quest'ultima deve essere effettuata secondo quanto prescritto nel libretto d'uso e manutenzione di cui ogni apparecchio viene per legge obbligatoriamente dotato.
Qualsiasi informazione che riporti una periodicità stabilita a priori e uguale per tutti gli apparecchi, anche se della medesima potenza e combustibile, è quindi sbagliata e non trova alcun riferimento normativo! Per conoscere la periodicità con cui eseguire la manutenzione al proprio impianto va letto attentamente il libretto d'uso e manutenzione della caldaia.
Controllo di efficienza energetica
Il controllo di efficienza energetica (c.d. prova dei fumi) consiste nella misura dei parametri di combustione tramite strumento e nella determinazione del rendimento dell'apparecchio. Il rendimento deve soddisfare quanto previsto nell'Allegato B del DPR74/2013, mentre il parametro di combustione relativo al monossido di carbonio deve essere inferiore a 1000 ppm (parti per milione), secondo quanto prescritto dalla norma UNi10389.
Il controllo di efficienza è bene eseguirlo ogni volta che si effettua la manutenzione, ma il DPR74/2013 impone per le caldaie a gas domestiche una cadenza almeno quadriennale. Pertanto il controllo di efficienza energetica non necessariamente segue la periodicità prevista per le manutenzioni, ma per le caldaie a gas di potenza inferiore a 100kW può essere scadenzato con periodicità quadriennale , anche se è vivamente consigliato eseguirlo ogni volta che viene effettuata la manutenzione all'apparecchio. Di fatto è un controllo veloce che si esegue a fine manutenzione e assicura la regolare funzionalità dell'apparecchio a salvaguardia della sicurezza delle persone che occupano la struttura e del risparmio di combustibile.
Un esempio concreto:
Dati iniziali:
caldaia domestica a gas di potenzialità nominale pari a 24kW
periodicità della manutenzione (secondo indicazioni del fabbricante contenute nel libretto d'istruzioni): annuale
controllo di efficienza energetica (da DPR74/2013): ogni 4 anni
Adempimenti minimi:
anno 0: installazione caldaia; prova dei fumi e compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica; compilazione Libretto d'impianto per la climatizzaizone;
anno 1: manutenzione (prova dei fumi opzionale); compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica; aggiornamento Libretto d'impianto;
anno 2: vedi anno 1
anno 3: vedi anno 1
anno 4: manutenzione; prova dei fumi obbligatoria e compilazione rapporto di controllo di efficienza energetica; aggiornamento Libretto d'impianto.
-