Mercoledì, 08 Agosto 2012 - 02:00 Comunicato 2417

Approvata dalla Giunta provinciale la disciplina del Fondo di solidarietà istituito dalla legge 13/2011
FINO A 25 MILA EURO AI FAMILIARI DI VITTIME DI INCIDENTI SUL LAVORO O IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

La Giunta provinciale ha approvato oggi, su proposta dell'assessore alla salute e politiche sociali Ugo Rossi, una delibera che dà attuazione alla legge provinciale 6 ottobre 2011, n. 13, concernente l'istituzione sul bilancio della Provincia di un Fondo di solidarietà per sostenere i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato. In particolare, il provvedimento istituisce una forma di sostegno di tipo assistenziale alle famiglie che sono state colpite da un evento drammatico quale è la morte di un familiare, spesso proprio il capo famiglia, per far fronte alle necessità della famiglia stessa. Il sussidio economico, che consiste nella concessione alla famiglia superstite di un contributo una tantum non superiore a 25.000 euro, è pertanto quantificato sulla base dell'ICEF, calcolato secondo i criteri e le modalità per l'accertamento dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla stessa delibera (Allegato 2). Il sussidio economico è aggiuntivo a qualsiasi intervento di tipo previdenziale assicurativo e assistenziale erogato da pubbliche amministrazioni o da assicurazioni private.-

Nel provvedimento vengono, tra l'altro, specificate modalità snelle di accertamento del decesso ed i soggetti deputati alla dichiarazione del verificarsi dell'incidente (Inail, Apss, Protezione civile provinciale, Commissariato del governo, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sedi diplomatiche).
In attuazione della disciplina transitoria prevista dalla legge n. 13 del 2011, il contributo spetta in ogni caso per gli incidenti con decesso avvenuti dopo l'1 dicembre 2009, anche se la delibera esecutiva viene adottata soltanto in data odierna.

Queste le modalità e i termini per la presentazione della domanda di concessione del contributo, che va presentata in via telematica all'Agenzia provinciale per l'assistenza integrativa:
a) le domande dei contributi previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2011 possono essere presentate dal giorno 1 ottobre 2012 al giorno 31 dicembre 2012 relativamente agli incidenti mortali occorsi dall'1 dicembre 2009 fino alla data di adozione del presente provvedimento;
b) le domande dei contributi possono essere presentate dal giorno 1 ottobre 2012 al giorno 31 dicembre 2012 relativamente agli incidenti mortali occorsi ad amministratori pubblici dall'1 dicembre 2009 fino al 26 ottobre 2011, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 2011;
Per gli incidenti futuri, le domande possono essere anch'esse presentate a decorrere dal 1 ottobre prossimo e saranno ammissibili soltanto se non saranno decorsi più di 90 giorni dall'accadimento della morte.

I criteri sono stati verificati positivamente anche con le organizzazioni sindacali e con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro e comprendono la possibilità di riconoscere anche gli incidenti in itinere, sui medesimi presupposti e criteri adottati dall'INAIL per gli incidenti sul lavoro. (cz) -