Nel provvedimento vengono, tra l'altro, specificate modalità snelle di accertamento del decesso ed i soggetti deputati alla dichiarazione del verificarsi dell'incidente (Inail, Apss, Protezione civile provinciale, Commissariato del governo, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sedi diplomatiche).
In attuazione della disciplina transitoria prevista dalla legge n. 13 del 2011, il contributo spetta in ogni caso per gli incidenti con decesso avvenuti dopo l'1 dicembre 2009, anche se la delibera esecutiva viene adottata soltanto in data odierna.
Queste le modalità e i termini per la presentazione della domanda di concessione del contributo, che va presentata in via telematica all'Agenzia provinciale per l'assistenza integrativa:
a) le domande dei contributi previsti dalla legge provinciale n. 13 del 2011 possono essere presentate dal giorno 1 ottobre 2012 al giorno 31 dicembre 2012 relativamente agli incidenti mortali occorsi dall'1 dicembre 2009 fino alla data di adozione del presente provvedimento;
b) le domande dei contributi possono essere presentate dal giorno 1 ottobre 2012 al giorno 31 dicembre 2012 relativamente agli incidenti mortali occorsi ad amministratori pubblici dall'1 dicembre 2009 fino al 26 ottobre 2011, data di entrata in vigore della legge provinciale n. 13 del 2011;
Per gli incidenti futuri, le domande possono essere anch'esse presentate a decorrere dal 1 ottobre prossimo e saranno ammissibili soltanto se non saranno decorsi più di 90 giorni dall'accadimento della morte.
I criteri sono stati verificati positivamente anche con le organizzazioni sindacali e con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro e comprendono la possibilità di riconoscere anche gli incidenti in itinere, sui medesimi presupposti e criteri adottati dall'INAIL per gli incidenti sul lavoro. (cz) -