Analogamente al triennio scorso, il contributo sarà attribuito alle famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore al valore di 0,03. Il contributo minimo è attribuito alle famiglie con un valore ICEF di 0,3529. Il valore del contributo massimo è pari a 225 euro/anno per la famiglia con 3 figli; 375 euro/anno per la famiglia con 4 figli; 445 euro/anno per la famiglia con 5 e più figli. Il contributo minimo è pari a 125 euro/anno per la famiglia con 3 figli; 200 euro/anno per la famiglia con 4 figli; 235 euro/anno per la famiglia con 5 e più figli.
Come nei due anni precedenti, le richieste potranno essere presentate all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (Apapi) attraverso la "domanda unica" nel periodo luglio/dicembre 2014. Si ricorda che con la domanda unica, anch'essa introdotta allo scopo di semplificare la vita ai cittadini (ogni anno sono circa 42 mila le domande uniche presentate ad Apapi, 24 mila delle quali per il solo assegno regionale al nucleo familiare), è possibile accedere con la compilazione di un unico modulo ad interventi diversi, quali il già citato assegno regionale al nucleo familiare ed i contributi per il diritto allo studio (mensa, trasporto studenti, servizio prolungamento d'orario).
Una modalità, questa, per altro destinata ad essere affinata con l'attivazione in futuro dell'"assegno unico familiare", vale a dire l'erogazione di un contributo determinato in base alle esigenze delle famiglie ed al loro reddito che sarà corrisposto a fronte del pagamento, da parte di tutte le famiglie, della tariffa piena prevista per ogni servizio.
Per poter accedere al contributo sulla bolletta energetica domestica, la famiglia deve essere residente da più di 3 anni continuativi nella provincia di Trento, avere almeno 3 figli a carico e possedere un indicatore ICEF inferiore o uguale a 0,3529.
Per figli si intendono i figli del richiedente e del coniuge o convivente del richiedente, senza limiti di età purché risultino a carico del nucleo familiare del richiedente; si considera a carico il figlio che nell'anno di riferimento ha percepito un reddito personale inferiore ai 6.000 euro.
Ai fini della concessione del contributo sono equiparati ai figli:
a) il concepito, quando la data presunta del parto è determinata entro la fine dell'anno in cui il richiedente presenta domanda;
b) i minori in stato di affido familiare;
c) i soggetti ad essi equiparati ai sensi della normativa regionale in materia di assegno al nucleo familiare.
La tabella qui riportata presenta per il triennio 2011-2013 i dati di sintesi riferiti alle domande presentate suddividendo le famiglie in base al numero dei figli e alla spesa sostenuta.
Allegato: Infografica -