"E’ importante – spiega il presidente – che nell'identificazione delle prestazioni richieste venga considerata con la dovuta attenzione la quantità di lavoro umano minimo necessario per svolgere la prestazione messa a gara. La riassunzione dei lavoratori è obbligatoria e le eccezioni – aggiunge il presidente – non possono essere legate alla volontà dell’impresa di ottimizzare l’utilizzo di manodopera, ma solo in caso siano stati offerti miglioramenti tecnologici o che vi siano degli esuberi nell’organizzazione dell’impresa vincitrice. Per corrispondere alle predette condizioni di appalto, saranno quindi obbligatoriamente assunti i lavoratori dell’appalto appena concluso a meno che l’impresa non evidenzi esuberi nell’ambito della propria organizzazione che altrimenti dovrebbero essere licenziati. In tale ultimo caso, l’evidenza di esuberi che comporti una diminuzione nelle assunzioni dei lavoratori del precedente appalto o una diminuzione delle ore da essi lavorate, dovrà emergere ed essere valutata in modo specifico dall’amministrazione in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta sulla base di quanto indicato dall'offerente stesso in gara.
Dopo la stipulazione del contratto, in caso l’offerta comporti una riduzione del personale nel limite delle eccezioni sopra indicate, si attiva, obbligatoriamente, - conclude Fugatti - un processo di confronto con le organizzazioni sindacali che potrà anche portare ad accordi diversi con l’azienda rispetto ai trattamenti economici del personale o al monte ore lavorativo".