![](/var/002/storage/images/media/immagini-comunicati-stampa/cervo-image/596511-1-ita-IT/cervo_imagefullwide.jpg)
La delibera dà parziale attuazione all’art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 “Legge provinciale sulla caccia”.
Indennizzi dei danni.
Per quanto riguarda gli indennizzi dei danni causati in particolare dagli ungulati, sono ritenuti agevolabili i danni alle coltivazioni agricole, esclusi quelli causati da avifauna. Non sono corrisposti indennizzi per i danni al patrimonio zootecnico e alla pescicoltura. L’importo minimo ammissibile a finanziamento non potrà essere inferiore a 2.000 euro per frutteti e vigneti o a 1.000 euro per tutte le altre colture.
Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dal manifestarsi del danno. Gli indennizzi sono pari al 70% del danno accertato dal servizio provinciale competente in materia di agricoltura.
Iniziative di prevenzione.
Le domande di agevolazione possono essere presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno. Sono beneficiari delle provvidenze gli agricoltori dotati di partita IVA agricola; forme associative tra imprese agricole nell’ottica di un approccio collettivo, tra cui i consorzi di bonifica, i consorzi di miglioramento fondiario di primo e secondo, le reti di imprese.
L’importo minimo ammesso a finanziamento non potrà essere inferiore a 2.000 euro. E’ stabilito il limite massimo di spesa ammessa ad agevolazione in 50.000 euro, elevato a 150.000 euro per domande presentate da forme associative di almeno tre imprese.
Sono stabiliti i seguenti livelli agevolativi:
|
60% |
|
50% |
|
40% |