Al Fondo di solidarietà del Trentino aderiscono circa 8.700 aziende trentine per circa 54 mila tra lavoratrici e lavoratori. Di fatto il Fondo permette l’accesso alla cassa integrazione ai dipendenti di datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive insediate sul territorio della provincia di Trento, per lo più di settori quali il commercio, il turismo ed i servizi. Sono destinatari i lavoratori di tali settori oltre a quelli degli impianti a fune.
Il Fondo garantisce un assegno ordinario di integrazione salariale nei limiti stabiliti dal decreto istitutivo (massimo 13 settimane) per i dipendenti di aziende che sospendono l’attività «in relazione a causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali».
Il Fondo e l’emergenza Coronavirus.
Nello specifico dell’emergenza sanitaria legata alla possibile diffusione anche in Trentino della sindrome Covid-19 (Coronavirus), l’attivazione del Fondo può avvenire per due differenti motivazioni:
1. la sospensione o la riduzione di attività in forza di un’ordinanza della Pubblica autorità;
2. il calo di lavoro o di commesse e la crisi di mercato.
Nel caso dell’emergenza Coronavirus, il settore turistico - come hanno confermato gli stessi rappresentanti del tavolo, indicando gli effetti - ha subito il calo degli arrivi e/o fatturato o la disdetta di prenotazioni nelle aree del turismo invernale. Questo potrebbe indurre alcune aziende del settore ricettivo, della ristorazione, degli impianti a fune a sospendere dal lavoro tutti o in parte i propri addetti.
La procedura da seguire.
Il risultato concreto della riunione odierna è la definizione della procedura.
Le aziende che decidono di ridurre l’orario di lavoro o rinunciare alle prestazioni di alcuni dipendenti per di calo commesse, procedono subito a tale riduzione, avviano una procedura di comunicazione ai sindacati e attivano entro 15 giorni per via telematica la domanda all’Inps, allegando la relazione che attesta la situazione di “Mancanza di lavoro/commesse”.
Il datore di lavoro anticipa l’assegno ordinario di integrazione salariale fino all’80% della retribuzione (la quota sarà poi a carico del Fondo), andando poi, una volta ottenuta l’autorizzazione dal Fondo, in compensazione sui futuri versamenti Inps.
I beneficiari.
La domanda di integrazione salariale può riguardare i lavoratori assunti a termine e stagionali che abbiano maturato almeno 30 giorni di contributi nel settore nell’ultimo anno.