Le disposizioni prevedono in sintesi che l'operatore economico che partecipa alla gara d'appalto dichiari l'accettazione della clausola sociale, impegnandosi quindi a dare continuità lavorativa ai lavoratori precedentemente impiegati dall'appaltatore uscente, con eccezione del personale con qualifica dirigenziale o di quadro e con funzioni esclusivamente direttive.
L'appaltatore uscente è tenuto a sua volta ad indicare i lavoratori che rimarranno alle sue dipendenze e non verranno quindi trasferiti al nuovo appaltatore.
Vediamo ora quali possono essere le eccezioni rispetto a quanto indicato.
E' prevista innanzitutto la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di modificare le modalità di esecuzione dell'appalto, per ragioni di obiettiva necessità; in questo caso sarà possibile anche per l'appaltatore subentrante ridurre il numero dei lavoratori impiegati rispetto al regime precedente.
Anche l'impresa subentrante può ridurre di sua iniziativa la quantità di personale in precedenza utilizzato dall'appaltatore uscente per l'esecuzione dell'opera, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara. Ciò sarà possibile però solo qualora l'impresa entrante documenti l'utilizzo di innovazioni tecnologiche che consentono un risparmio di lavoro o certifichi l'esistenza di proprio personale da dedicare all'appalto , purché questo personale non venga distolto da altre attività dell'impresa. Concretamente, questa situazione si può verificare solo se l'impresa subentrante presenta un esubero di personale.
Ai lavoratori vengono inoltre garantite in linea di massima le condizioni economiche godute presso l’appaltatore uscente.