Di seguito i contenuti delle modifiche al regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, relativo all'esercizio dell'attività agrituristica:
- negli agricampeggi, viene tolta la possibilità di allestire “strutture accessorie”, case mobili e prefabbricate, per prevenire i problemi di insediamento permanente createsi in molti campeggi;
- nell’ambito dei requisiti di connessione delle attività di somministrazione di pasti, si passa da 2 a 3 classi dimensionali e si adotta un criterio di maggior flessibilità che favorisce l’ampiezza della gamma dei prodotti agricoli aziendali;
- si danno alcune precisazioni sulle modalità di tracciatura dei prodotti agricoli trentini se acquistati tramite soggetti commerciali o soggetto trasformatore;
- si dettano limiti e modalità operative alle attività di somministrazione svolte fuori sede;
- si amplia l’elenco dei prodotti alimentari che non rientrano nel calcolo della percentuale di prodotti aziendali e della percentuale di prodotti agricoli trentini;
- si riducono le restrizioni sul periodo minimo di apertura (sempre 90 giorni annui, ma anche frazionati) e sugli orari giornalieri di apertura;
- si dettano limiti e modalità operative sulle deroghe giornaliere (n° posti tavola, giornate di apertura settimanale, ecc.) rispetto ai contenuti della SCIA;
- viene precisato che nei locali adibiti all'attività agrituristica non è consentito lo svolgimento di altre attività economiche (tranne quelle consentite dalla stessa LP 10/2001), come peraltro già sostenuto in sede interpretativa;
- viene introdotto il temperamento del regime sanzionatorio per le violazioni formali, in particolare sugli obblighi espositivi;
- si dettano le disposizioni transitorie, fissando un congruo termine per conformare la SCIA nei pochi casi in cui si rendesse necessario incrementare il fascicolo aziendale o ridurre i posti tavola.
Con successivi decreti si provvederà a dettare le norme di attuazione dei Capi II bis (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) – per le quali si attendono anche i decreti attuativi statali della legge 20 ottobre 2014, n. 50 - e III bis (Pescaturismo e ittiturismo), nonché ad aggiornare le disposizioni di attuazione del Capo III (Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori e delle strade dei fiori), già disciplinate con D.P.P. 3 settembre 2002, n. 22-112/Leg. (c.z.)