Nel dettaglio l'intervento riguarda la sospensione o riduzione di orario dell'attività per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, calcolate a livello aziendale a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto. Garantisce il medesimo importo previsto per la cassa integrazione ordinaria, ovvero l'80% della retribuzione con un massimale di 940 euro (per chi ha una retribuzione lorda mensile fino a 2159 euro) o di 1.130 euro (per chi ha retribuzione lorda superiore a 2159 euro).
Le domande andranno presentate direttamente al Fondo territoriale del Trentino, presso l’Inps provinciale, e non dalle singole aziende alla Provincia. L'accordo diventerà infatti operativo a breve prevedendo la possibilità di presentare domanda sul sito dell'Inps nella sezione riservata al Fondo di solidarietà del Trentino, con modalità semplificate di comunicazione alle organizzazioni sindacali e di raggiungimento dell’accordo sindacale (obbligatorio per le imprese con più di 5 dipendenti).
Si ricorda che per gli altri lavoratori sono attivi gli ordinari ammortizzatori sociali previsti per le sospensioni lavorative, in particolare:
- la cassa integrazione guadagni ordinaria: per le imprese industriali, le imprese artigiane settore edile e porfido;
- la cassa integrazione agricola per i lavoratori a tempo indeterminato dell'Agricoltura (max. 90 gg. annui);
- l’assegno ordinario previsto dai fondi di solidarietà bilaterali (ad esempio Fondo Artigiani, Fondo delle imprese di somministrazione);
- l'assegno ordinario del Fondo di Solidarietà Trentino al quale accedono, fra gli altri, i lavoratori delle imprese del turismo, dei servizi nonché del commercio (imprese fino a 50 dipendenti).
Maggiori informazioni: https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Accordo-CIGD