REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI
Elementi rilevanti ed innovativi
LA PROGETTAZIONE
Il controllo dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica
(art.5)
Il responsabile di progetto nell'ambito delle funzioni di coordinamento delle fasi di progettazione e/o realizzazione dell'opera pubblica, svolge attività di verifica e controllo dello sviluppo temporale delle fasi realizzative dei lavori, a supporto del responsabile del procedimento.
La centralità della progettazione dell'opera pubblica
(art.8)
I progetti devono rispettare canoni di congruità e proporzionalità fra le esigenze che motivano il progetto stesso e la natura e la destinazione dell'opera pubblica prevista, al fine di garantire la sobrietà nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, consistente:
a) nel miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione,
b) nel massimo utilizzo di risorse e materiali rinnovabili e provenienti dalla filiera del riciclato;
c) nelle migliori soluzioni architettoniche;
d) nella massima manutenibilità,
e) nel miglioramento del rendimento energetico,
f) nella durabilità dei materiali e dei componenti,
g) nella sostituibilità degli elementi,
h) nella compatibilità tecnica, ambientale e localizzativa dei materiali rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (filiera corta);
i) nell'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.
(art.15)
Il progetto esecutivo contiene l'analisi del rischio geologico che individua la percentuale di variabilità e incertezza che si può incontrare in fase di realizzazione, derivante dall' impossibilità di fare valutazioni geologiche assolutamente attendibili dei siti.
(art. 39)
La verifica del progetto è finalizzata ad accertare che la soluzione progettuale prescelta sia:
a) conforme alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare di progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
b) coerente con il contesto socio economico e ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce;
c) coerente con i criteri di progettazione previsti da questo regolamento,
d) efficace sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi;
e) efficiente sotto il profilo della sua capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.
(art. 40)
Prima della sua approvazione il progetto da porre a base di gara è sottoposto alla verifica prevista dall'articolo 39., ad eccezione dei casi in cui è prevista la validazione dello stesso e delle deroghe alla richieste di parere previste dall'articolo 58 della legge.
La verifica del progetto si articola nelle seguenti fasi procedurali:
a) la verifica effettuata dal progettista;
b) l'espressione del parere tecnico-amministrativo ed economico da parte degli organi consultivi previsti dal Capo X della legge tenendo conto anche degli aspetti previsti dall'articolo 39..
(art. 41)
La validazione del progetto è effettuata dall'appaltatore o dal concessionario in base alle finalità e ai contenuti previsti dall'articolo 39. nei seguenti casi:
a) progetto esecutivo elaborato in esecuzione di contratti che, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 ter, lettere b) e c), della legge hanno per oggetto anche la progettazione dell' opera;
b) progetto esecutivo elaborato dal soggetto aggiudicatario di un appalto concorso previsto dall'articolo 32 della legge;
c) progetto elaborato dal concessionario in esecuzione dei contratti disciplinati dal Capo VII della legge che deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, se l'importo dell'opera a base di gara è pari o superiore a 2 milioni di euro.
(art. 118)
Il documento tecnico di cantiere sviluppa, in conformità degli elaborati progettuali e, in particolare, della WBS e del cronoprogramma dei lavori le condizioni, le sequenze, le modalità, i mezzi d'opera e le fasi costruttive di ogni singola lavorazione richiesta.
Il documento tecnico di cantiere può essere chiesto in relazione a singole lavorazioni prima dell'inizio dei lavori o delle singole fasi realizzative.
Gli affidamenti degli incarichi professionali
(art. 16)
Sono individuate le prestazioni specialistiche che possono essere oggetto di ciascun contratto, affidabili anche distintamente secondo la procedura prevista per il rispettivo valore stimato, in quanto dotate di autonomia funzionale in ragione delle competenze professionali richieste e delle diverse componenti della progettazione.
(art. 20)
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano gli schemi-tipo di convenzione, previsti dall'articolo 20 della legge, in conformità ai criteri contenuti nell'allegato G.
Per l'affidamento degli incarichi tecnici sono adottati i capitolati prestazionali di cui all' Allegato H.
(art. 24)
L'affidamento degli incarichi tecnici è disposto mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 25. o direttamente nei seguenti casi:
a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;
b) nel caso in cui il corrispettivo, non eccede l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).
(art. 25)
L'amministrazione aggiudicatrice effettua il confronto concorrenziale mediante invito di almeno sette soggetti idonei individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono degli elenchi tenuti dagli Ordini professionali in base alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.
(art.112)
Al fine di consentire di adempiere all'obbligo di presenza minima in cantiere della direzione lavori (10 %) si consente che tale presenza possa essere effettuata mediante qualsiasi componente della Direzione lavori (DL, direzione operativa, ispettore di cantiere)
LA SCELTA DEL CONTRAENTE NEGLI APPALTI
I lavori sequenziali
(art. 44)
I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti.
L'utilizzo degli strumenti informatici
(art.54)
Viene prevista la formazione di un elenco telematico di imprese al fine di selezionare le imprese da invitare alle procedure negoziate di cui all'articolo 33 della legge.
L'elenco è suddiviso per categorie di lavorazioni, a cui è consentito accesso libero e diretto da parte del responsabile del procedimento. Tale elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. Le imprese hanno la possibilità di comunicare in ogni momento le variazioni rispetto alle categorie e classifiche possedute.
(art. 77)
Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da non impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
Le procedure telematiche di scelta del contraente consentono l'utilizzo degli strumenti informatici per l'intera procedura di scelta del contraente, compresa la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti di gara e di offerta nonché , eventualmente, del contratto.
L'utilizzo di tali procedure richiede un'adeguata conoscenza tecnica ed informatica sia da parte degli operatori economici che delle amministrazioni aggiudicatici. A tal fine verranno resi disponibili appositi manuali e video formativi interattivi liberamente accessibili.
L'omogeneizzazione e la semplificazione delle procedure e degli atti di gara
(art. 47)
Le amministrazioni aggiudicatrici applicano gli schemi tipo di bando di gara, della lettera di invito e dei moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di ordine generale e di partecipazione previsti dal bando di gara e dall'invito a presentare offerta.
(art. 57)
Viene introdotta una semplificazione nella compilazione della lista delle categorie, evitando ad esempio che errori nella formulazione di correzioni ai prezzi unitari comportino l'esclusione.
Sono inoltre previsti, quali allegati al regolamento, degli elaborati di dettaglio di alcuni istituti previsti dall'ordinamento provinciale sui lavori pubblici nonché gli schemi-tipo degli atti di maggiore complessità e rilevanza, con particolare riferimento alle procedure delle gare di appalto:
allegato A Elaborati facenti parte del progetto preliminare
allegato B Elaborati facenti parte del progetto definitivo
allegato C Elaborati facenti parte del progetto esecutivo
allegato D Elaborati facenti parte del documento preliminare di progettazione
allegato E Codifica degli elaborati progettuali
allegato F Elaborati facenti parte dello studio di fattibilità
allegato G Criteri di redazione degli schemi tipo per gli incarichi
allegato H Capitolati prestazionali per gli incarichi
allegato I Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
allegato L Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani e progetti nei concorsi
allegato M Schemi tipo di bando di gara, della lettera di invito
allegato N Criteri per l'attribuzione di punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
allegato O Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente piu' vantaggiosa
allegato P Schema tipo di bando di gara e della lettera di invito per l'affidamento di incarichi
allegato Q Incarichi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
I criteri di scelta dei concorrenti nelle procedure negoziate
(art. 54)
Sono individuati i criteri di scelta delle imprese nell'ambito di un apposito elenco telematico di imprese.
Il responsabile del procedimento seleziona dodici imprese da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o disgiuntamente:
- delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti dell'impresa,
- dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori,
- delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto.
I criteri per l'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 59)
Vengono individuati gli elementi da valutare nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, recependo il Protocollo d'Intesa.
Vengono individuate, in allegato, le modalità di attribuzione del punteggio .
Viene introdotta la disciplina della quantificazione economica delle migliorie proposte dalle imprese.
Le modalità di affidamento nei cottimi
(art. 178)
L'affidamento di opere o di lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari per la loro realizzazione, è preceduto da gare ufficiose o sondaggi informali con invito di sette ditte ritenute idonee.
Le offerte anomale
(art. 63)
E' stato previsto un nuovo criterio di determinazione delle offerte anomale sulla base di elementi aleatori legati all'andamento della specifica gara.
I PAGAMENTI AGLI ESECUTORI
(art. 171)
Gli stati di avanzamento sono disposti a cadenza bimestrale.
(art. 170)
L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore a titolo di acconto per stati di avanzamento previa verifica:
a) degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della legge;
b) di aver ricevuto la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della legge, che hanno eseguito lavori nel periodo corrispondente allo stato di avanzamento o a quello immediatamente precedente; in ogni caso, tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei cottimisti devono essere acquisiste ai fini del pagamento dello stato di avanzamento corrispondente all'ultimazione lavori.
Il subappalto
(art. 138)
Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 42, comma 5 della legge, il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni.
I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.
Ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della legge, le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nei capitolati speciali e nei contratti d'appalto l'obbligo per l'appaltatore di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel contratto d'appalto principale e che in caso contrario l'amministrazione non autorizza il subappalto.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 58.4 della legge, secondo l'apprezzamento del responsabile del procedimento.
(art. 139)
Il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte dell'amministrazione aggiudicatrice avviene se lo prevede il bando di gara. In tal caso il contratto di subappalto richiama espressamente l'articolo del regolamento..
In caso di inerzia dell'appaltatore, l'amministrazione aggiudicatrice invita l'appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista dal comma 2, lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l'appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, l'amministrazione procede ai sensi del comma 2, lettere d) ed e). In caso di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.
(art. 143)
Il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'appaltatore il mancato pagamento di prestazioni.
L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui ai commi 4 e 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del fornitore o specifica liberatoria del medesimo.
LA TUTELA DEI LAVORATORI
La tutela dei lavoratori negli incarichi professionali
(art. 20)
Al fine di tutelare i livelli occupazionali, la sicurezza e la qualità della prestazione professionale ed al fine di evitare una concorrenza sleale fra professionisti, le convenzioni prevedono che il professionista e l'eventuale subappaltatore siano tenuti ad applicare al personale impiegato nell'incarico le condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali, ove esistenti, applicabili per il rispettivo settore di attività, che sia stato stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sia applicato in via prevalente sul territorio provinciale.
L'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 59)
E' stata previsto, quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'impegno dell'impresa ad impiegare, in caso di aggiudicazione, lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a maggior tutela del lavoro.
Il Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro
(art. 106)
Il contratto prevede la tenuta, da parte dell'appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro.
Il libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando il modello conforme allo schema tipo approvato dalla Giunta provinciale.
Fino al 31 dicembre 2012 la tenuta del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 43, comma 11, della legge e dell'articolo 106., è prevista in via sperimentale nei bandi che saranno identificati con deliberazione della Giunta provinciale. In tali casi è comunque esclusa l'applicazione delle sanzioni in materia di omessa o irregolare tenuta del libro.
-