Il regolamento è stato elaborato sulla base anche della sentenza della Corte Costituzionale n.45/2010 relativa alla legge provinciale 10/2008. Con questa pronuncia, la Corte, pur non potendosi esprimere su molte disposizioni per l'infondatezza dei motivi di ricorso, ha tuttavia affermato la potestà legislativa della Provincia nella materia dei lavori pubblici, riconoscendone la potestà in base allo Statuto di autonomia.
Omogeneità normativa
Lo sforzo normativo proposto dalla Provincia rappresenta quindi un esercizio della nostra autonomia, teso a salvaguardare le nostre peculiarità e le nostre risorse, dando omogeneità normativa di riferimento a tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio provinciale, anche attraverso una specifica modulistica per i bandi di gara e le procedure di appalto. Quindi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento tutti gli enti del sistema pubblico provinciale disporranno di un testo completo idoneo ad indirizzarli a comportamenti omogenei che non potranno che favorire chiarezza di rapporti con il sistema delle imprese edili.
Lavoro di concertazione
L'articolato ha ottenuto la condivisione delle parti sociali presenti al Tavolo Appalti e può quindi intraprendere l'iter istruttorio ai fini della sua approvazione, attraverso il parere dei servizi di staff, del Consiglio delle Autonomie e della competente Commissione consiliare. Al Tavolo degli appalti siedono, oltre alla Provincia ed agli Enti locali, l'Ance, l'Associazione Artigiani, l'Associazione Commercianti, le organizzazioni sindacali, la Cooperazione e gli Ordini professionali.
Molteplici sono gli aspetti di novità e di originalità della proposta di regolamento rispetto all'ordinamento statale e, nello specifico, al dpr 207/2010 (regolamento attuativo del codice dei contratti), che pure ha rappresentato la fonte normativa di riferimento. Eccoli in sintesi.
In materia di programmazione, il regolamento disciplina il Documento preliminare di progettazione: questo strumento è richiesto ai fini dell'inserimento nella programmazione di opere di importo superiore ad 1 milione di euro e va a sostituirsi al progetto preliminare o alla relazione sulla fattibilità dell'opera, fino ad ora richiesti dal regolamento sulla programmazione. Il Documento preliminare di progettazione non presenta un grado di definizione paragonabile al progetto preliminare, ma si propone invece come strumento di carattere prettamente finanziario, in grado di delineare lo sviluppo e la tempistica dell'intervento, e quindi di valutarne l'impatto sulle risorse pubbliche, anche per la fase successiva della gestione.
Altre novità e particolarità sono state introdotte in materia di incarichi professionali, anche alla luce delle recentissime innovazioni introdotte dalla manovra governativa sulle liberalizzazioni. L'attuale sistema degli affidamenti sotto soglia (soglia di applicazione del diritto comunitario, attualmente 200 mila euro) non viene di fatto modificato, ma si è cercato di fare chiarezza relativamente ai presupposti per gli affidamenti "scorporati", riferendosi ai diversi indirizzi di lauree e specializzazioni.
Per quanto attiene alla recente abrogazione delle tariffe professionali, è stata proposta la definizione a livello locale di un prezziario delle prestazioni professionali, da assumere d'intesa tra la Provincia, gli Ordini, i Collegi professionali e il Consiglio delle Autonomie. Al fine poi di perseguire l'omogeneizzazione dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni nel settore, la proposta di regolamento fornisce alle amministrazioni aggiudicatrici una traccia a cui rifarsi per l'adozione degli schemi di convenzione- contratto per gli affidamenti nonché i capitolati prestazionali per il tipo di incarico.
In materia di gare di appalto, grande risalto è stato riservato alla informatizzazione, quale mezzo per garantire celerità e soprattutto certezza dell'azione amministrativa. Anche in questo settore l'obiettivo della semplificazione e dell'uniformità è perseguito attraverso l'adozione di schemi-tipo per le varie procedure. E' stata modificata la regola per il calcolo della soglia di anomalia. Sono stati inseriti, senza variabili, il numero delle imprese da invitate per i cottimi fiduciari (7) e per le procedure negoziate (12).
Sul fronte della tutela dei subappaltatori e dei fornitori, il testo normativo introduce molte novità. É stata data disciplina alla procedura del pagamento diretto del subappaltatore, semplificandone il più possibile i passaggi; è stato introdotto poi il principio per cui il pagamento degli stati di avanzamento sono subordinati alle fatture quietanzate dei subappaltatori. In coerenza con le norme introdotte nella legge provinciale n.26 del 1993 in materia di costo del lavoro, è stato inoltre imposto il rispetto nei contratti di subappalto dei tempi, dei prezzi ed in particolare dei costi del personale previsti nel contratto principale, al fine di evitare pratiche elusive delle norme in materia di tutela dei lavoratori.
Per la tutela dei lavoratori, in coerenza con l'Atto di indirizzo siglato nel dicembre 2010, vengono infine previsti dei criteri premiali nelle procedure con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riferiti all'incidenza dei dipendenti impiegati a tempo indeterminato nell'impresa ed al relativo livello di anzianità e specializzazione.
Pagamenti dei lavori: su questo tema, al fine di garantire continuità ai flussi di cassa, è stata introdotta la scadenza bimestrale per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL). E' previsto che siano resi coerenti a questa scadenza anche i contratti di subappalto al fine di evitare scoperture per il pagamento dei sub-appaltatori
Nella proposta di nuovo Regolamento trovano infine regolamentazione istituti quali la finanza di progetto, che sta avendo un crescente utilizzo anche a livello locale.
Il corposo documento riprende poi le norme previste dai regolamenti statali e che per trasposizione normativa vengono assunti all'interno del testo nel rispetto della fonte di competenza statale. -