
Il protocollo consente ai giovani apprendisti di conseguire un titolo di studio formale dell'istruzione e formazione professionale. In prima applicazione le nuove regole saranno utilizzate nell'ambito del percorso C di Garanzia giovani, dove 40 giovani hanno chiesto di poter acquisire la qualifica professionale mediante l'apprendistato. Le richieste riguardano soprattutto percorsi nel settore alberghiero e della ristorazione, del commercio e del benessere, che più di altri hanno un carattere di stagionalità. Con questa forma di contratto "misto", in pratica, il ragazzo potrà alternare periodi di formazione in aula a periodi di lavoro stagionale retribuito all'80%.
Come funziona la procedura, ovvero, cosa delle fare il ragazzo? I canali di accesso - guardando anche all'esempio che arriva dal vicino Alto Adige - sono sostanzialmente due: o il ragazzo si rivolge al suo referente scolastico avendo già in mano una proposta di lavoro, che si è procurato autonomamente, oppure ancora non ce l'ha, e allora è la scuola ad aiutarlo a trovarne una, in base alle richieste dei datori di lavoro ma anche delle sue aspettative. Finito il contratto stagionale il ragazzo torna a scuola e poi, all'avvio di una nuova stagione, inizia nuovamente a lavorare, e così via. In questo modo si riescono a conciliare le esigenze della scuola e quelle del lavoro, tenendo conto che in alcuni settori molto importanti dell'economia locale esso è prevalentemente stagionale.
Il tutto è stato sancito oggi con la firma dell'integrazione ai precedenti Protocolli del 2013 e 2014, da parte di Provincia, organizzazioni datoriali e sindacati.
Il testo contiene in sintesi:
- la definizione dei requisiti di azienda a carattere stagionale;
- la durata del contratto di apprendistato, che quantifica il periodo stabilito di tre e quattro anni, con la somma dei periodi stagionali accumulati.
- la durata della formazione esterna calcolata in proporzione al periodo di lavoro stagionale effettuato e riconosciute come periodo aggiuntivo retribuito nel contratto di lavoro, da realizzare obbligatoriamente anche fuori dalla copertura del periodo previsto nel contratto di lavoro;
- la retribuzione all'80% della retribuzione prevista dalla contrattazione nazionale sia per le ore lavorate sia per le ore formative;
- l'analisi dei risultati ottenuti, a conclusione del primo anno di applicazione dell'apprendistato stagionale. (mp)
Immagini e foto a cura dell'Ufficio stampa -